Sviluppo economico - Attività
COMMERCIO E ATTIVITA’ DI VENDITA
E’ commerciante colui che con carattere di professionalità acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende nello stesso stato o a seguito di trasformazione delle stesse .
Si distingue in :
> commercio su aree private ( ex fisso)
> commercio su area pubblica ( ex ambulante)
COMMERCIO SU AREE PRIVATE
E’ l’ attività di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata
Tipologia:
esercizi di vicinato superficie di vendita non superiore a 250 mq
medie strutture di vendite superficie di vendita compresa fra 251 e 2.500 mq
grandi strutture di vendita superficie di vendita oltre i 2.500 mq
forme speciali di vendita spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di telecomunicazione, vendita al domicilio del consumatore, commercio elettronico.
Apertura/ trasferimento ed ampliamento di esercizio di vicinato:
La legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 di recepimento della direttiva comunitaria ” 2006/123/CE (c.d. “direttiva servizi” ) ha trasformato in dichiarazione inizio attività (dia) il previdente regime di comunicazione ( d. lgs. N. 114/98 art. 7).
La recentissima legge 30 luglio 2010 n. 122 ha introdotto l’ istituto della SCIA ( segnalazione certificata di attività) sostituendo integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui all’ art. 19 l. n. 241/90
Modalità di presentazione:
SCIA ( corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati comprensivi degli elaborati)
> inizio immediato dell’ attività
> 60 giorni per la P.A. per effettuare il controllo di regolarità
Apertura/ trasferimento ed ampliamento di media struttura di vendita
La normativa di riferimento è il D. Lgs. N. 114/98, articolo 8 e la LR 14/1999 articolo 13.
I vigenti criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni all’ apertura di nuove medie strutture devono essere riverificati sulla base degli strumenti urbanistici vigenti e a seguito di approvazione del POC – Piano Operativo Comunale.
Modalità di presentazione:
domanda di autorizzazione
> l’ attività può essere iniziata al rilascio dell’ autorizzazione amministrativa
> in caso di mancata autorizzazione vige il silenzio-assenso decorsi 90 giorni
Per il subingresso il legislatore prevede la comunicazione ad effetto immediato ( D. Lgs. 114/98 art. 26, comma 5)
Apertura/ trasferimento ed ampliamento di grande struttura di vendita
La normativa di riferimento è il D. Lgs. N. 114/98, articolo 9 e la LR 14/1999 articolo 11.
Attualmente la normativa urbanistica R.U.E.- P.S.C. non prevede l’ insediamento di grandi strutture di vendita.
Modalità di presentazione:
domanda di autorizzazione
> la domanda deve essere esaminata da una conferenza dei servizi indetta dal comune, della quale fanno parte provincia e regione
> l’ attività può essere iniziata al rilascio dell’ autorizzazione amministrativa
> è previsto il silenzio-assenso ( art. 11, comma 7 LR. N. 12/99 )
Per il subingresso il legislatore prevede la comunicazione ad effetto immediato ( D. Lgs. 114/98 art. 26, comma 5)
Forme speciali di vendita:
spacci interni - a mezzo apparecchi automatici - a mezzo corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - presso il domicilio del consumatore
La legge regionale n. 4/10 ha trasformato in dichiarazione inizio attività (dia) il previgente regime di comunicazione ( d. lgs. N. 114/98, artt. 16, 17,18 e 19 come modificati dal d. lgs. 26.03.10, n. 59 artt. 66, 67, 68 e 69 )
Modalità di presentazione:
SCIA ( corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati comprensivi degli elaborati)
> inizio immediato dell’ attività
> 60 giorni per la P.A. per effettuare il controllo di regolarità
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
E’ l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali in comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Tipologia:
commercio su aree pubbliche con posteggio
commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Commercio su aree pubbliche con posteggio
La normativa di riferimento è il D. Lgs. N. 114/98, articolo 28 , la LR n. 12/1999 art.2 e il D. Lgs. 26/03/10 n. 59 art. 70.
L’ autorizzazione viene rilasciata dal comune nel cui territorio è situato un posteggio destinato alla vendita su area pubblica, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale e previa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Modalità di presentazione:
domanda di autorizzazione
> E’ ammesso il silenzio-assenso decorsi novanta giorni dalla presentazione dell’ istanza.
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
La normativa di riferimento è il D. Lgs. N. 114/98 , articolo 28, la LR n. 12/1999 articolo 3 ed il D. Lgs. 26/03/10 n. 59 art. 70.
L’ itinerante può chiedere l’ autorizzazione al comune nel quale intende avviare l’ attività , che può essere quello di residenza o qualsiasi altro.
L’ autorizzazione itinerante rimane comunque valida su tutto il territorio nazionale.
Modalità di presentazione:
domanda di autorizzazione
> E’ ammesso il silenzio-assenso decorsi novanta giorni dalla presentazione dell’ istanza.
PUBBLICI ESERCIZI E SOMMINISTRAZIONE
L’ attività di somministrazione è la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
E’ attività che si svolge , con o senza l’ ausilio di locali, su area privata, aperta o non aperta al pubblico.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’ unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande , comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
Quindi interessa tutti coloro che intendano svolgere un’ attività di somministrazione in locali aperti al pubblico ( bar, ristoranti, pizzerie ecc…) .
Tipologia:
- nuova apertura attività di somministrazione alimenti e bevande
- trasferimento
- subingresso ( trasferimento della gestione o della titolarità )
- ampliamento
- somministrazione da parte di circoli privati
Nuova apertura attività di somministrazione di alimenti e bevande
La legge regionale n. 14 del 26.07.03 art 8 assoggetta l’ apertura ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. L’ art. 64 del D. Lgs. N. 59/10 di recepimento della direttiva comunitaria n. 206/123/CE ( direttiva Servizi) riconferma il rilascio dell’ autorizzazione.
Con la delibera di G.R. E-R n. 1879/09 e le disposizioni della direttiva comunitaria non è in via generale più ammissibile sottoporre a contingentamento numerico ( programmazione numerica per zone) l’ aperture di nuove attività di somministrazione.
In sintesi l’ ente locale può predisporre provvedimenti di programmazione delle aperture limitatamente alle zone da sottoporre a tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico o ambientale.
Pertanto i criteri di programmazione numerica dei pubblici esercizi comunali non sono ad oggi applicabili, in attesa di una nuova programmazione qualitativa indicata dalla delibera di G. R. n. 1879/09.
Modalità di presentazione: domanda di autorizzazione
> l’ attività può essere iniziata al rilascio dell’ autorizzazione amministrativa
> in caso di mancata autorizzazione vige il silenzio-assenso decorsi 60 giorni dalla presentazione.
Trasferimento di sede in zona non tutelata - Trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi ( subingresso)
La normativa di riferimento è la L. R. n. 14/03 art. 8, comma 4 ed art. 13 , comma 3 , la DGR n. 1879/09 , il D. Lgs. N. 59/10, art. 64 e la L. n. 122/10
Per queste tipologie si applica l’ art. 19 comma 2 della L. n. 241/90
Modalità di presentazione: SCIA - Segnalazione certificata inizio attività ( corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati comprensivi degli elaborati)
> inizio immediato dell’ attività
> 60 giorni per la P.A. per effettuare il controllo di regolarità
Ampliamento di superficie ( ovunque) e trasferimento in zona tutelata
La normativa di riferimento è la L. R. n. 14/03 art. 8, comma 1, la DGR n. 1879/09 ed il D. Lgs. n. 59/10, art. 64.
Per queste tipologie è previsto ancora il rilascio dell’ autorizzazione , fatto salvo che il comune può stabilire i casi soggetti a SCIA , ex art. 8, c.4 della L.R. n. 14/03 e L. n. 122/10
Modalità di presentazione: domanda di autorizzazione
> l’ attività può essere iniziata al rilascio dell’ autorizzazione amministrativa
> in caso di mancata autorizzazione vige il silenzio-assenso decorsi 60 giorni dalla presentazione.
Attività di somministrazione di alimenti e bevande riservate a particolari soggetti di cui all’ art. 4, comma 5 della L.R. n. 14/03
- al domicilio del consumatore
- negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni ecc…
- negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade, stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- negli esercizi congiunti a locali di trattenimento e svago;
- nelle mense aziendali;
- in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari ecc…
- nei mezzi di trasporto pubblico;
- esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti ecc…..
La normativa di riferimento è la L.R. 14/03, art. 8 c. 4 il D. lgs. n. 59/10 art. 64, comma 2 e la L. n. 122/10. Per queste tipologie si applica l’ art. 19 comma 2 della L. n. 241/90
Modalità di presentazione: SCIA - Segnalazione certificata inizio attività (corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati comprensivi degli elaborati)
> inizio immediato dell’ attività
> 60 giorni per la P.A. per effettuare il controllo di regolarità
Attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati
La normativa di riferimento è il D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235, il D. lgs. N. 59/10 e la L. n. 122/10.
Per questa tipologia si applica l’ art. 19 comma 2 della L. n. 241/90
Modalità di presentazione: SCIA - Segnalazione certificata inizio attività (corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati comprensivi degli elaborati)
> inizio immediato dell’ attività
> 60 giorni per la P.A. per effettuare il controllo di regolarità
ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL’ OSPITALITA’
Le strutture ricettive si distinguono in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’ aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.
Sono strutture ricettive alberghiere:
- gli alberghi
- le residenze turistico-alberghiere
Sono strutture ricettive all’ aria aperta:
- i campeggi
- i villaggi turistici
Sono strutture ricettive extralberghiere:
- le case per ferie
- gli ostelli
- i rifugi alpini
- i rifugi escursionistici
- gli affittacamere
- le case ed appartamenti per vacanze
Altre tipologie ricettive:
- appartamenti ammobiliati per uso turistico
- strutture ricettive all’ aria aperta non aperte al pubblico
- aree attrezzate di sosta temporanea
- attività saltuaria di alloggio e prima colazione
- strutture agrituristiche e per il turismo rurale.
La normativa di riferimento è la Legge Regionale n.16/2004 “Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità”, la Deliberazione della Giunta Regionale E.-R. n. 2194/2004 ( Bed & Breakfast), la Deliberazione G.R. E-R 2150/04 mod. dalla DGR E-R 803/2007 ( Strutture ricettive all’ aria aperta), la D. G.R. E-R n. 2186/05 mod. dalla DGR 802/2007 ( Strutture ricettive extralberghiere), la D. R. R. E-R. 916/2007 mod. dalla DGR 1017/09 e 1301/2009 ( Strutture ricettive alberghiere), il D.Lgs. n. 59/2010 di recepimento della normativa comunitaria, la Legge Regionale E-R n. 4/2010 “ Norme per l’ attuazione della direttiva CE” e la L. n. 122/10 che ha introdotto la SCIA.
Considerato che la Legge Regionale n. 4/2010 ha trasformato in dichiarazione inizio attività (Dia) differita a 30 giorni il previdente regime di autorizzazione per le strutture ricettive alberghiere e all’ aria aperta, ad oggi per queste tipologie si applica l’ art. 19 comma 2 della Legge n. 241/1990.
Per le strutture agrituristiche e per il turismo rurale la normativa di riferimento è la Legge Regionale n. 4/2009 “ Disciplina dell’ agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”, la Delibera di G.R. n. 1693 del 02/11/2009 contenente i criteri di attuazione del Settore Agriturismo, e la Legge n. 122/2010 che ha introdotto la SCIA.
Modalità di presentazione: (per le nuove aperture, trasferimenti, subingressi, ampliamenti delle strutture ricettive suddette) SCIA - Segnalazione certificata inizio attività (corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati comprensivi degli elaborati)
> inizio immediato dell’ attività
> 60 giorni per la P.A. per effettuare il controllo di regolarità
PUBBLICI SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI VIAGGIANTI
La definizione di pubblico spettacolo non è esplicitata dalla legge, ma si evince dalla norma tecnica, ovvero dal D.M. 19 agosto 1996 nella parte in cui elenca il campo di applicazione dello stesso:
“il locale di pubblico spettacolo è l’ insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad esso annessi”.
Chi intende esercitare imprenditorialmente pubblici spettacoli o trattenimenti, deve munirsi di licenza ai sensi degli artt. 68/ 69 ed 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. ( Tulps) approvato con r.d. 18 giugno n1931 n. 773.
L’ art. 80 del Tulps in particolare prevede la necessità di verificare l’ agibilità dei luoghi/ locali dove si svolgeranno le attività., verificando tramite la Commissione Comunale / provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
In base al d.m. 19 agosto 1996 sono locali di pubblico spettacolo:
teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale convegno, locali di trattenimento, sale da ballo e discoteche, teatri tenda, circhi, luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, luoghi all’ aperto ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’ aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
Tipologia:
q pubblici spettacoli a carattere permanente
q pubblici spettacoli a carattere permanente in connessione con attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande
q pubblici spettacoli/ trattenimenti a carattere temporaneo
Apertura/ subingresso/ trasferimento/ ampliamento di pubblico spettacolo a carattere permanente (discoteche, sale da ballo, sala giochi, teatri, cinema ecc..)
La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ( r.d. n. 773/31) artt. 68 e 80.
La verifica della sussistenza delle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei locali e /o aree degli impianti, nonché della tutela dell’ incolumità pubblica prevede:
- se trattasi di locale e/o impianto con capienza complessiva pari o inferire a 200 persone , occorre allegare relazione tecnica di professionista iscritto all’albo degli ingegneri o all’ albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’ Interno 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni
- se trattasi di locale e/o impianto con capienza complessiva superiore a 200 persone (teatri con capienza pari o inferiore a 1.300 spettatori, altri locali o impianti con capienza pari o inferiore a 5.000 spettatori) è necessaria la verifica da parte della C.C.V.L.P.S., provvedendo a presentare domanda a parte per l’ esame progetto ed apposito sopralluogo
- se trattasi di locale e/o impianto che non ha subito modifiche a seguito di subingresso, è necessario presentare attestazione di nulla mutato da parte del tecnico competente iscritto all’ albo degli ingegneri o all’ albo dei geometri
Modalità di presentazione:
- domanda di autorizzazione;
l'attività può essere iniziata al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, in caso di mancata autorizzazione, decorsi 60 giorni, vige il silenzio-assenso.
Apertura/ subingresso/ trasferimento/ ampliamento di pubblico spettacolo a carattere permanente in connessione con attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (disco-bar, locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a cento persone ecc…).
La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ( r.d. n. 773/31) artt. 69 e 80. La verifica della sussistenza delle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei locali e /o aree degli impianti, nonché della tutela dell’ incolumità pubblica prevede:
- se trattasi di locale e/o impianto con capienza complessiva pari o inferire a 200 persone , occorre allegare relazione tecnica di professionista iscritto all’albo degli ingegneri o all’ albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’ Interno 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni
- se trattasi di locale e/o impianto con capienza complessiva superiore a 200 persone ( teatri con capienza pari o inferiore a 1.300 spettatori, altri locali o impianti con capienza pari o inferiore a 5.000 spettatori) è necessaria la verifica da parte della C.C.V.L.P.S., provvedendo a presentare domanda a parte per l’ esame progetto ed apposito sopralluogo. - se trattasi di locale e/ o impianto che non ha subito modifiche a seguito di subingresso, è necessario presentare attestazione di nulla mutato da parte del tecnico competente iscritto all’ albo degli ingegneri o all’ albo dei geometri
Modalità di presentazione:
- domanda di autorizzazione;
l’ attività può essere iniziata al rilascio dell’ autorizzazione amministrativa, in caso di mancata autorizzazione vige il silenzio-assenso decorsi 60 giorni.
Richiesta di svolgimento di pubblici spettacoli/ trattenimenti a carattere temporaneo
(manifestazioni temporanee all’aperto o al chiuso, manifestazioni temporanee presso circoli privati a cui si acceda da non soci, feste in piazza e sagre dove sia presente la componente dello spettacolo come il ballo, concerti ecc….)
La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ( r.d. n. 773/31) artt. 69 e 80.
Con riferimento ai pubblici spettacoli a carattere temporaneo, la verifica della sussistenza delle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei locali e /o aree degli impianti, nonché della tutela dell’ incolumità pubblica prevede:
- se trattasi di locale e/o impianto con capienza complessiva pari o inferire a 200 persone , occorre allegare relazione tecnica di professionista iscritto all’albo degli ingegneri o all’ albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’ Interno 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni
- se trattasi di locale e/o impianto con capienza complessiva superiore a 200 persone (teatri con capienza pari o inferiore a 1.300 spettatori, altri locali o impianti con capienza pari o inferiore a 5.000 spettatori) è necessaria la verifica da parte della C.C.V.L.P.S., provvedendo a presentare domanda a parte per l’ esame progetto ed apposito sopralluogo.
- se trattasi di manifestazione all’ aperto priva di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico e/o con palco / pedana di altezza non superiore a m. 0,8 decade la necessità di munirsi del parere di agibilità ai sensi dell’ art. 80 Tulps (è necessario comunque allegare l’ idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, nonché l’ idoneità dei mezzi antincendio).
Modalità di presentazione:
- domanda di autorizzazione;
l’ attività può essere iniziata al rilascio dell’ autorizzazione amministrativa, in caso di mancata autorizzazione vige il silenzio-assenso decorsi 60 giorni.
Richiesta di svolgimento di pubblici spettacoli/ trattenimenti a carattere temporaneo in connessione con attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti bevande.
( manifestazioni, concerti musicali, feste temporanee all’ interno di locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande ecc…. ).
La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ( r.d. n. 773/31) artt. 69 e 80.
Anche in caso di manifestazioni temporanee all’ interno di locali adibiti alla somministrazione è necessario verificare la sussistenza delle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei locali , nonché della tutela dell’ incolumità pubblica , conseguentemente:
- se la manifestazione temporanea prevede una capienza complessiva pari o inferire a 200 persone , occorre allegare relazione tecnica di professionista iscritto all’albo degli ingegneri o all’ albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’ Interno 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni
- se trattasi di locale e/o impianto con capienza complessiva superiore a 200 persone ( teatri con capienza pari o inferiore a 1.300 spettatori, altri locali o impianti con capienza pari o inferiore a 5.000 spettatori) è necessaria la verifica da parte della C.C.V.L.P.S., provvedendo a presentare domanda a parte per l’ esame progetto ed apposito sopralluogo.
Modalità di presentazione:
- domanda di autorizzazione;
l’ attività può essere iniziata al rilascio dell’ autorizzazione amministrativa, in caso di mancata autorizzazione vige il silenzio-assenso decorsi 60 giorni.
Spettacoli viaggianti ( giostre, attrazioni viaggianti, circhi ecc…)
Il luogo di pubblico spettacolo non è soltanto l’ edificio inteso come struttura stabile, ma può essere anche un luogo all’ aperto, dove un insieme di strutture e/o attrezzature e/o impianti sono destinate al pubblico spettacolo o trattenimento e per le quali è necessario munirsi della dichiarazione di agibilità.
Sono considerati “ spettacoli viaggianti” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’ aperto o al chiuso, ovvero i parchi divertimento, anche se in maniera stabile.
La normativa di settore è contenuta nella legge 18 marzo 1968, n. 337 e successive modifiche ed integrazioni intitolata ” Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”, normativa che va raccordata con quella generale contenuta nel Tulps art. 68 (per i parchi divertimento) , art..69 (per le singole attrazioni) ed art. 80, nonché il decreto del Ministero dell’ Interno 18 maggio 2007
Pertanto anche in caso di installazioni di spettacoli viaggianti o parchi divertimento è necessario verificare la sussistenza delle condizioni di solidità, sicurezza delle attrazioni nonché della tutela dell’ incolumità pubblica ,ai sensi dell’ art. 80 Tulps.
Modalità di presentazione:
- domanda di autorizzazione;
l’ attività può essere iniziata al rilascio dell’ autorizzazione amministrativa, in caso di mancata autorizzazione vige il silenzio-assenso decorsi 60 giorni.
Locali di publico spettacolo di tipo temporaneo o permanente - Verifica della solidità e di sicurezza dei carichi sospesi.
Con nota 13378/W/2011/AREA 2, del 7.4.2011, la Prefettura di Forlì-Cesena ha fornito indicazioni sull'ottimizzazione dei controlli concernenti la sicurezza e la solidità di carichi sospesi.