Attivita - Comune di Bertinoro

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AMBIENTE - ATTIVITA'
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Monitoraggio campi elettromagnetici Comune di Bertinoro 


IMPIANTI RADIO TV
Autorizzazione  

Gli impianti per l’emittenza radio-tv devono essere autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 259/03 (art. 87) e della L.R. 30/00 (art. 6). La domanda di autorizzazione è presentata al Comune allegando i documenti elencati nella Delibera di Giunta Regionale DGR 1138/2008. Sulla base della documentazione presentata Arpae – Ausl effettuano le valutazione ed esprimono il parere. Il Comune acquisito il parere di Arpae e Ausl autorizza entro 90 giorni dalla richiesta l’installazione degli impianti radio tv nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici tenuto contodelle esigenze di copertura del servizio e in conformità con il Piano provinciale per la localizzazione dell’emittenza radio televisiva, inviando copia dell’autorizzazione anche ad Arpae . Ai fini del rilascio deve essere effettuato dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per l’istruttoria ai sensi della DGR 1138/2008. Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio del permesso di costruire qualora previsto. Gli interventi autorizzati devono essere realizzati, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento abilitatorio. Il gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell’avvenuta messa in funzione dell’impianto al Comune e contestualmente ad Arpae corredata di documentazione fotografica in formato elettronico. Dovranno essere altresì comunicate l’eventuale dismissione o cessione dell’impianto e/o la modifica della ragione sociale, entro 30 giorni successivi dalle sopraindicate variazioni.

 

Risanamento degli impianti radio tv

Gli impianti esistenti per l’emittenza radio tv devono essere autorizzati e adeguati alle norme di legge, attraverso i Piani di risanamento che prevedono la riduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione e/o la delocalizzazione. I gestori degli impianti richiedono l’autorizzazione ovvero presentano il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell’impianto. I Piani di risanamento sono approvati dal Comune sentita la Provincia interessata e acquisito il parere di Arpae e AUSL. Gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende l’autorizzazione. La delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal PPLER (Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radiotelevisiva) e completata entro 6 mesi dall’approvazione del Piano di risanamento. Dell’avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione il gestore dà comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla loro realizzazione”.In data 17 novembre 2010 è stato sottoscritto dal Comune di Bertinoro, dalla Provincia di Forlì-Cesena e dalla Regione Emilia-Romagna, un “Accordo di Programma” per il risanamento del sistema degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva in Comune di Bertinoro, che ha comportato variante al PPLER.

Tale accordo è stato approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 270 del 30 novembre 2010, avente all'oggetto: “Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale sensi dell'art. 34 del T.U. EE.LL. e dell'art. 40 della L.R. 20/2000 ss.mm., avente ad oggetto il risanamento del sistema degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva in Comune di Bertinoro attraverso la delocalizzzione del sito “Rocca” e la qualificazione del sito “Monte Maggio”, anche in relazione al passaggio alla televisione digitale terrestre.

Allegati:
Decreto legislativo 259/2003 “Codice delle Comunicazioni elettroniche”         
Legge 36/2001          
Legge regionale 30/2000       
Delibera di Giunta Regionale 1138/2008        
Accordo di programma per il risanamento dell'inquinamento elettromagnetico   
Accordo di programma per il risanamento dell'inquinamento elettromagnetico - atti sul sito della Provincia Forlì-Cesena
PPLER
Modulistica

 

IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Autorizzazione   

Gli impianti fissi per la telefonia mobile devono essere autorizzati ai sensi del D.lgs. 259/03 (art. 44 e seguenti) e della L.R. 30/2000 (art. 8) e s.m.i. in recepimento della Legge 36/2001. Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell’autorizzazione ricomprendono anche la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale e si intendono esaustive delle valutazioni di impatto ambientale.

"La Giunta Comunale con delibera n. 135 del 21.12.2022, con riferimento al “Regolamento Comunale degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili” (approvato con Del. di G.C. n. 3 del 29.01.2021), ha approvato l'aggiornamento relativo all'anno 2023 della “Mappa delle localizzazioni” per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili nel Comune di Bertinoro."

"La Giunta Comunale con delibera n. 17 del 01.03.2023, ha approvato la “Mappa delle localizzazioni”, per l'anno 2023, corretta a seguito di correzione di errore materiale".

Mappa localizzazioni - aggiornamento per l'anno 2023

 

Allegati:
Decreto legislativo 259/2003 “Codice delle Comunicazioni elettroniche”
Legge 36/2001   
Legge regionale 30/2000  
Delibera di Giunta Regionale 1138/2008 
Regolamento Comunale degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili - mappa
 


 

INQUINAMENTO ACUSTICO    
La protezione dall’esposizione al rumore è disciplinata a livello nazionale dalla legge 447/95, (legge quadro in materia di inquinamento acustico), e a livello regionale dalla LR 15/01, (disposizioni in materia di inquinamento acustico).
Appare utile richiamare la definizione di inquinamento acustico data dal legislatore nella Legge 447 del 26/10/1995 come "l´introduzione di rumore nell´ambiente abitativo o nell´ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell´ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".
Fra le principali sorgenti di rumore ambientale (vale a dire il rumore nell´ambiente esterno e negli ambienti abitativi) vi sono le infrastrutture dei trasporti ed il traffico ad esse correlato, le attività di servizio/commerciali, le attività industriali e artigianali, le attività temporanee rumorose quali: cantieri, manifestazioni ricreative, ed altre attività legate all’agricoltura.
 

Limiti di esposizione    
La Legge Quadro sull’inquinamento acustico n.447/95 che stabilisce che i comuni provvedano alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Tale decreto definisce 6 zone omogenee in relazione alla loro destinazione d’uso, per ciascuna di queste sono individuati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).
Secondo quanto stabilito dalla Legge Quadro 447/95 la determinazione dei criteri di riferimento per la zonizzazione è di competenza regionale (artt. 4 e 6). Nel Bollettino del 31.10.2001 della Regione Emilia Romagna, in esecuzione di quanto disposto dalla L.R. n.15/2000, è stata emanata la direttiva n.2053 per la redazione delle zonizzazioni comunali. Si riporta di seguito l’elenco delle classi in cui deve essere suddiviso il territorio comunale:
Classe I: Aree particolarmente protette Limite diurno 50 dB/ Limite notturno 40 dB
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II: Aree Prevalentemente residenziali Limite diurno 55 dB /Limite notturno 45 dB
Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III: Aree di tipo mistoLimite diurno 60 dB /Limite notturno 50 dB
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
CLASSE IV: Aree di intensa attività umana Limite diurno 65 dB/ Limite notturno 55 dB
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V: Aree prevalentemente industriali Limite diurno 70 dB /Limite notturno 60 dB
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali Limite diurno 70 dB /Limite notturno 70 dB
Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
La classificazione delle zone viene effettuata attraverso una analisi delle basi cartografiche territoriali e degli elaborati della strumentazione urbanistica vigente dalla quale è possibile identificare scuole, attrezzature sanitarie ed assistenziali, parchi e giardini pubblici (classe I) e le aree ad uso produttivo (classi V e VI). Per la individuazione delle classi II, III e IV viene fatto riferimento ai seguenti tre parametri di valutazione: densità di popolazione (abitanti/ettaro), densità di esercizi commerciali (sup. occupata dalle attività/superficie sezione di censimento), densità di attività artigianali (sup. occupata dalle attività/superficie sezione di censimento). I valori dedotti per ognuno dei tre parametri vengono tradotti in un punteggio complessivo finale che permette la classificazione della zona in II, III o IV classe.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Il Piano di zonizzazione acustica è lo strumento previsto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico e consiste nella suddivisione in zone del territorio comunale; ad ogni zona sono associati limiti di rumorosità ambientale e limiti di rumorosità per ciascuna sorgente. Inoltre sono previsti limiti di attenzione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente e valori di qualità da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 09/09/2019 è stata approvata la variante generale al PSC  che ha comportato l'aggiornamento al Piano di classificazione acustica comunale. Gli elaborati aggiornati del Piano di classificazione acustica comunale sono consultabili qui.

Si riportano di seguito gli elaborati del previgente Piano di classificazione acustica approvato conn Delibera di C.C. n. 16 del 10.03.2010.
NTA   Relazione   Tavola 1    Tavola 2    Tavola 3   Tavola 4   Tavola 5   Tavola 6   Tavola 7   Tavola 8   

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE   
Allegato:
Regolamento delle attività rumorose

INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)
Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) è stato approvato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna l’11 aprile 2017 (delibera n.155).
I principali obiettivi del PAIR 2020 sono:
- ridurre le emissioni degli inquinanti più critici (PM10, biossido di azoto e ozono) nel territorio regionale attraverso una serie di provvedimenti che consentiranno il risanamento della qualità dell’aria e di rientrare nei valori limite fissati dalla direttiva europea 2008/50/CE e, a livello nazionale, dal decreto legislativo che la recepisce (150/2010);
- diminuire dal 64% all’1% la popolazione esposta alle conseguenze del superamento del valore limite del PM10.
Le misure attraverso le quali il PAIR 2020 prevede di raggiungere tali obiettivi riguardano la riduzione del traffico nei centri abitati, l'incremento delle aree verdi e dei percorsi ciclo-pedonali, gli investimenti nel trasporto pubblico, incentivi per rottamare i veicoli commerciali più inquinanti, la promozione della mobilità elettrica, finanziamento di buone pratiche agricole, riqualificazione energetica degli edifici pubblici e delle attività produttive, utilizzo delle migliori tecniche disponibili per le attività produttive.
Piano aria regionale ER
 

MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
Nella Regione Emilia Romagna è attiva una rete di monitoraggio della qualità dell'aria. L´attuale rete è composta da 47 stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio regionale. Per la consultazione dei dati è possibile visitare il sito di Arpae Emilia Romagna, responsabile della gestione della rete e dell'acquisizione dei dati.
Monitoraggio qualità dell'aria
 

INQUINAMENTO IDRICO
Autorizzazione agli scarichi idrici 
Negli interventi edilizi che prevedono un tipo di scarico per il quale è necessaria la preventiva autorizzazione, la richiesta di permesso di costruire deve essere corredata dalla domanda di autorizzazione allo scarico (ai sensi degli artt. 124,125 del dlgs. 152/06).
E’ di competenza del Comuni il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corso d’acqua superficiale, previo parere di Arpa sulla documentazione trasmessa dal comune, nonché il rilascio dell’autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura e delle acque reflue industriali, assimilate alle domestiche, recapitanti anch’esse in pubblica fognatura, previo parere di Hera, sulla base della documentazione che il singolo richiedente consegna direttamente ad Hera.
La richiesta di autorizzazioni allo scarico per gli agriturismi, la competenza è della Provincia la quale svolge l'istruttoria e rilascia l'atto finale: la domanda va presentata direttamente in Provincia.
Allegati:
Richiesta nulla osta dom A3 ATO1.pdf
Dichiarazione di conformità finale ATO1.pdf
Dichiarazione conf rete fog int ATO1.pdf
Richista scarico industriale A3 ATO1.pdf
Richiesta scarico industriale A4 ATO1.pdf
Richiesta rinnovo industriale ATO1.pdf
Scheda tecnica allacciamento industriali ATO1.pdf
Dichiarazione ass req di accesso.pdf
Documenti Arpa.pdf
 

VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE
La Valutazione d´Impatto Ambientale (VIA) individua, descrive e valuta gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l’alternativa zero, sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l’esercizio delle opere e degli impianti. La disciplina si basa sul principio dell´azione preventiva, in base alla quale la migliore politica consiste nell´evitare fin dall´inizio l´inquinamento e le altre perturbazioni anziché combatterne successivamente gli effetti.
La Regione Emilia-Romagna, ha dato attuazione alle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE e al D.P.R. 12 aprile 1996, con la Legge regionale 9/99 “Disciplina della procedura di valutazione dell´impatto ambientale”. Le procedure disciplinate dalla legge regionale 9/99 hanno lo scopo di prevedere e stimare l´impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.
Il Comune di Bertinoro ha sottoscritto con la Provincia di Forlì-cesena una convenzione per la istruttoria delle procedure di VIA o di SCREENING di competenza comunale per il biennio 2010-2011.
Allegati:
Deliberazione di Giunta Regionale 1238/2002.pdf
Legge Regionale 1999/09.pdf
Deliberazione di Giunta Comunale_54/2010 Convenzione Provincia.pdf
DGM 54/2010 Convenzione Provincia allegato.pdf
 

Procedimenti di VIA/SCREENING in corso:
link: http://www.provincia.fc.it/pianificazione/via/via_aperte.asp?f_ricerca=S
 

AREE PROTETTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA   
 

I siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)
Rete Natura 2000 è un progetto che trae origine dalla Direttiva dell´Unione Europea n. 43 del 1992 denominata "Habitat" finalizzata alla conservazione della diversità biologica e, in particolare, alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari. La Direttiva in questione prevede che gli Stati dell´Unione Europea contribuiscano alla costituzione della rete ecologica Natura 2000 individuando aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai quali vanno aggiunte le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva n. 409 del 1979, denominata "Uccelli".

Sito d'Importanza Comunitaria (SIC): è un sito Natura 2000 designato ai sensi della Direttiva Habitat che, nella regione biogeografica cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat o una specie d'interesse comunitario, in uno stato di conservazione soddisfacente. Può, inoltre, contribuire alla coerenza della Rete Natura 2000, poiché contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica interessata. Per le specie animali che
occupano ampi territori, i Siti di Importanza Comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di
distribuzione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita ed alla riproduzione.
Nel Comune di Bertinoro è ricompreso il SIC IT4080006 “Meandri del Fiume Ronco”.
Link:
http://www.regione.emilia-romagna.it/natura2000/
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/natura2000/siti/it4080006.htm


La Valutazione d’incidenza   
Per poter salvaguardare l’integrità dei siti Natura 2000 e, in particolare, degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario in essi presenti, la Direttiva Habitat, oltre a prevedere che per ogni sito siano obbligatoriamente approvate specifiche Misure di conservazione ed eventualmente anche Piani di gestione e che siano, altresì, attuate azioni di monitoraggio delle dinamiche connesse ai livelli di biodiversità in essi presenti, ha individuato uno specifico procedimento amministrativo, di carattere preventivo, finalizzato alla valutazione degli effetti delle trasformazioni del territorio sulla conservazione della biodiversità denominato “valutazione di incidenza”.
Tale procedimento, al quale è necessario sottoporre qualsiasi Piano generale (territoriale, urbanistico, ecc.) o di settore (piani faunistico-venatori, delle attività estrattive, di assestamento forestale, ittici, agricoli, ecc.), Progetto o Intervento, ad eccezione di quelli che non determinano un’incidenza negativa significativa sui siti, tra cui quelli indicati nella Tabella E della Direttiva approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30-07-2007, è finalizzato alla verifica dell’eventualità che gli interventi previsti, presi singolarmente o congiuntamente ad altri, possano determinare significative incidenze negative su di un sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
Pertanto, nelle fasi di pianificazione territoriale e di programmazione degli interventi sul territorio, dovendo tenere conto della valenza naturalistica dei siti della Rete Natura 2000, i soggetti proponenti di piani o progetti devono sottoporli alla valutazione d'incidenza, previa elaborazione di uno specifico “studio d'incidenza”, ad eccezione di quelli per i quali la fase di pre-valutazione si sia conclusa positivamente.
Ciò vale per tutti i piani, i progetti o gli interventi ricadenti all’interno dei siti Natura 2000 ed anche per quelli che, seppure ubicati all’esterno, possono comportare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie animali e vegetali d'interesse comunitario presenti nei siti. Nel caso di piani, progetti ed interventi ubicati all’esterno dei siti Natura 2000, sono le autorità competenti alla loro approvazione che valutano l'opportunità o meno di sottoporli a valutazione di incidenza, in funzione delle possibili incidenze negative significative che gli stessi determinerebbero nei siti Natura 2000 limitrofi alle aree oggetto di intervento.
Le valutazioni di incidenza di piani, progetti ed interventi devono essere effettuate nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, delle misure generali e specifiche di conservazione delle ZPS e dei SIC, nonché delle norme contenute negli eventuali piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 vigenti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
La valutazione d'incidenza ha, quindi, lo scopo di verificare la compatibilità ambientale d'ogni trasformazione del territorio attraverso l’analisi delle possibili conseguenze negative sugli habitat e sulle specie animali e vegetali d'interesse comunitario derivanti dalla realizzazione delle opere previste dai piani, dai progetti o dagli interventi.
Allegati:
Delibera Giunta regionale 1191/2007.pdf
Legge regionale della giunta regionale numero 1191/2004.pdf
Modulistica:
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/ambiente/aree_protette/Rete_Natura_2000.htm
 

RISCHIO IDROGEOLOGICO
Il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico" (intendendo con questa dicitura sia il rischio idraulico che quello dovuto all’instabilità dei versanti), individua le aree dove la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, pervenendo ad una articolazione puntuale dei livelli di rischio e fornendo criteri ed indirizzi utili alla adozione di misure preventive strutturali e non strutturali in grado di mitigare gli effetti negativi sul territorio ed i beni esposti.
Il "Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico", redatto dall’Autorità di bacino dei Fiumi romagnoli, è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 17/03/2003.
Con Delibera della Giunta Regionale 144 del 16 febbraio 2009  è stata approvata la Variante al Piano stralcio per il rischio idrogeologico. Variante normativa al titolo III Assetto Idrogeologico”
E’ stato inoltre adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 2/1 del 21/04/2008 (.doc, 50KB) "Progetto di variante al Titolo II - Assetto della rete idrografica" del "Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico". Attualmente il progetto è all’esame degli uffici regionali preposti per la formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni e del parere regionale.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1117 del 26 luglio 2010 è stato approvato “Piano stralcio per il ischio idrogeologico. Variante cartografica e normativa dell’area a rischio frana (art.12) denominata “Bellavista” in Comune di Bertinoro (FC), adottata con Deliberazione 3/1 del 25 marzo 2010 del Comitato Istituzionale dell’Autorità Bacini Regionali Romagna.
Ai fini del calcolo dell’invarianza idraulica e del tirante idrico di riferimento, deve essere consultata la "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 .
Allegati:
Piano stralcio per il rischio idrogeologico
Variante cartografica e normativa dell’area a rischio frana (art.12) denominata “Bellavista” in Comune di Bertinoro (FC)
Link:
http://www.regione.emilia-romagna.it/baciniromagnoli/download.htm
 

VINCOLO IDROGEOLOGICO
Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, sono soggette all’autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. 3267 del 1923 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino movimento di terreno o modifichino il regime delle acque. Ai sensi dell’art. 150 della Lr 3/1999, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le opere di modesta entità che comportano limitati movimenti di terreno, come individuati dalla direttiva approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1117/2000 sono soggette alla presentazione di una comunicazione di inizio attività, corredata di relazione tecnico-illustrativa. La medesima direttiva individua inoltre le opere che possono essere iniziate senza previa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 149 della LR 3/1999, da maggio 2015 per il Comune di Bertinoro le attività preparatorie e istruttorie sono svolte in convenzione con l'Unione dei Comuni della Romagna Folrivese - Unione montana.
La documentazione dovrà essere trasmessa in una copia cartacea e una copia firmata ditigitalmente, come riportato nella modulistica.
 

Diritti di segreteria

Allegati:
VINCOLO IDROGEOLOGICO
1.Autorizzazione vincolo idrogeologico
2.Comunicazione vincolo idrogeologico
3.Sanatoria vincolo idrogeologico
4.Variante vincolo idrogeologico
5.Proroga vincolo idrogeologico

  

ATTIVITA’ ESTRATTIVE   
Il settore estrattivo è regolato dalla Legge Regionale 18 luglio 1991 n. 17 "Disciplina delle Attività Estrattive" e s.m. Con questa legge, la pianificazione delle attività di cava è stata delegata alle Province, che predispongono i P.I.A.E. (Piano Infraregionale Attività Estrattive) ed ai Comuni, che a loro volta elaborano i PAE (Piano comunale Attività Estrattive).
Il Comune di Bertinoro con Deliberazione di Consiglio comunale n.54 del 28.05.2009 ha approvato la Variante al Piano delle attività estrattive in recepimento del PIAE della provincia di Forlì-Cesena.
Allegati
Deliberazione di Consiglio comunale n 54/2009
Allegati del Piano delle attività estrattive:
ALL A relazione tecnica_appr.pdf
ALL D NTA_appr.pdf
ALL. B RELAZIONE GEOLOGICO MINERARIA_GEOLOGO_appr.pdf
ALL. C VALSAT.pdf
ALL. E modelli.pdf
ALL. F relazione.pdf
ALL. G rel_pre_inc_pae_bertinoro_modificato.pdf
bertinoro_appr.pdf
catasto_appr.pdf
CONTRODEDUZIONI_BERTINORO.pdf
Del_PAE_Approvazione_28maggio09.pdf
lr-er-1991-17.pdf
Plani-ripristino.pdf
Relazione previsionale impatto inquinanti e acustica.pdf
TAV3A_TAVB1_PSC.pdf
TAV3B_TAVB2_PSC.pdf
TAV3C_TAVB3_PSC.pdf
TAV3D_TAVB4_PSC.pdf
TAV4_PRG.pdf
TAV5_AUTORITA' BACINO.pdf
TAV.8_VIABILITA'_appr.pdf
tav. 1_25000.pdf
TAV. 2 5000_MOD.pdf
TAV. 6 -geologica_bertinoro_appr.pdf
TAV. 7 idrogeologica_MOD.pdf
TAV. 9 programmazione estrattivaCATASTALE_MOD.pdf
TAV. 10 programmazione estrattiva5000_MOD.pdf
TAV. 11 sezioni_MODIFICATA_appr.pdf
 

 

AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Le attività industriali che prevedono la detenzione e/o l’utilizzo di sostanze pericolose, del tipo infiammabili, tossiche ed esplodenti, al di sopra di determinati quantitativi, sono definite a Rischio di Incidente Rilevante e sono soggette, a livello europeo, nazionale e regionale, a specifica normativa.
Nel territorio del Comune di Bertinoro è presente la Ditta “Lampogas Romagnola s.r.l.”, che svolge, nello stabilimento sito in via Emilia, 148, attività di commercio di GPL (gas petrolio liquefatto – miscele di butano e propano). In base alla normativa vigente, l’attività di tale ditta è considerata “a rischio di incidente rilevante”. La ditta Lampogas è pertanto soggetta agli obblighi previsti dalle norme vigenti relative al “controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (in particolare D.Lgs. 334/99 e successive modifiche e integrazioni).
Va precisato che la probabilità che si verifichi un incidente rilevante, cioè in grado di produrre danni alla popolazione e all’ambiente, è, seppur reale, estremamente bassa. La legge prevede numerosi obblighi per il gestore dello stabilimento (in materia di sicurezza degli impianti) e per le autorità pubbliche (in materia di sorveglianza e di controllo delle attività a rischio), finalizzati prima di tutto  a prevenire il verificarsi dell’incidente, e, quando accada, a limitarne le conseguenze dannose attraverso la pianificazione e la gestione dell’emergenza esterna.

In particolare, la Provincia di Forlì-Cesena – Ufficio Protezione Civile, sulla base delle norme vigenti, d’intesa con Prefettura di Forlì e con il Comune di Bertinoro (e sentiti ARPA, AUSL e Vigili del Fuoco) ha predisposto un Piano di Emergenza Esterna relativo alla ditta Lampogas. Tale piano è uno strumento operativo attraverso il quale sono studiate e pianificate le operazioni da compiere, qualora si dovesse verificare una situazione di pericolo con possibili conseguenze nell’area esterna allo stabilimento, per fuga di GPL.

PIANO DI EMERGENZA - DITTA LAMPOGAS

Le disposizioni vigenti inoltre stabiliscono che il Comune ove sono localizzate industrie a rischio di incidente rilevante deve provvedere alla diffusione e all’aggiornamento delle informazioni dirette alla popolazione riguardanti la tipologia del rischio e le misure di mitigazione del danno conseguente.

Nell’ambito del Piano di Emergenza è stata redatta la SCHEDA DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE relativa allo stabilimento della Ditta Lampogas Romagnola s.r.l.; tale scheda contiene le informazioni sull’attività della Ditta, sulla natura del rischio e sui possibili danni, sul sistema di allarme, sulle misure di autoprotezione, sui provvedimenti sulla viabilità.

E’ importante tenere presente che le conseguenze di un possibile (seppure improbabile) incidente potranno essere limitate grazie all’adozione delle misure e dei comportamenti di autoprotezione previsti nel Piano dell’Emergenza Esterna, e riportati nella scheda stessa.

SCHEDA DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Di seguito viene riportata inoltre la SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE PER I CITTADINI ED I LAVORATORI, redatta dalla ditta Lampogas Romagnola s.r.l., ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 17/08/99 n. 334 e s. m. e i. (sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,)

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE PER I CITTADINI ED I LAVORATORI

 

Per maggiori informazioni sulle Industrie a Rischio di Incidente rilevante rimandiamo al sito di ARPA

 

BONIFICA SITI CONTAMINATI

La normativa vigente in materia di siti contaminati è costituita dal Titolo V “Bonifica dei siti contaminati “ della parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e dopo l'emanazione di due leggi regionali (LR 5/06 e LR 13/06), in Emilia Romagna la titolarità dei procedimenti relativi ai siti contaminati è stata trasferita alle province. 
A far data dal 01.01.2016, in attuazione della L.R. 1372015, le funzioni in materia di siti contaminati sono esercitate dalla regione, mediante Arpae. 
 Il Comune, oltre a portare a termine i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 (precedenti al 27 aprile 2006), svolge un'attività di supporto ai procedimenti di bonifica di competenza regionale.

Con il termine “sito potenzialmente contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane pregresse o in corso , è stata rinvenuta un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) tale da rappresentare un potenziale rischio per la salute umana.

La comunicazione di potenziale inquinamento viene effettuata da soggetti pubblici e privati che a qualsiasi titolo (ad esempio in qualità di responsabile, proprietario, utilizzatore di un'area, o altro soggetto interessato, pubblica amministrazione etc.) riscontrano il verificarsi di eventi potenzialmente contaminanti o accertano la presenza di contaminazioni storiche.

Un sito potenzialmente contaminato deve essere sottoposto a una fase di caratterizzazione e ad un'analisi di rischio. Il D.Lgs. 152/06, oltre a definire gli obblighi dei soggetti responsabili dei siti contaminati, indica le procedure operative e amministrative per la relativa bonifica (comprese le procedure semplificate per i siti di ridotte dimensioni).

Normativa nazionale: D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Normativa regionale : L.R. n. 5/2006, D.G.R. Emilia-Romagna del 27 luglio 2015, n. 1017, D.G.R. Emilia-Romagna del 2218/2015

Moduli :

Modulo: “Dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di ” (da allegare a comunicazione inizio lavori per esecuzione interventi di bonifica)

Modulo: “Dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia” (da allegare a comunicazione inizio lavori per esecuzione interventi di bonifica)

 

ENERGIA E CLIMA

IL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA

Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa della Commissione europea, lanciata nel gennaio 2008 nell’ambito della settimana europea dell’energia sostenibile, che assegna un ruolo chiave alle città nella lotta al cambiamento climatico tramite l’attuazione di politiche locali mirate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

L’iniziativa è su base volontaria e le città che vi aderiscono si impegnano a raggiungere un obiettivo minimo di riduzione delle emissioni dei gas serra del 20%. Le città che siglano il Patto possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Pacchetto Clima Energia, conosciuto con la sigla 20-20-20 (ridurre le emissioni di gas serra del 20%, aumentare del 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, migliorare l'efficienza energetica del 20% entro il 2020).

Al fine di tradurre l'impegno politico in misure e progetti concreti, i firmatari del Patto si impegnano, entro l’anno successivo alla firma, a presentare un Piano d'azione per l’energia sostenibile (Paes) in cui sono delineate le azioni principali che essi intendono avviare per ridurre le emissioni di CO2 attraverso la riduzione del consumo finale di energia nei settori in cui gli Enti locali possono incidere.  

I Comuni dell’Unione della Romagna Forlivese  con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci, avvenuta a giugno del 2013, hanno deciso di concorrere attivamente con uno sforzo concorde e coordinato agli impegni assunti dalla Unione Europea per contrastare i rischi del cambiamento climatico e, più in generale, per promuovere una crescita “intelligente, sostenibile e inclusiva.

Documento collegato: Il PAES del Comune di Bertinoro

Dal 1° novembre 2015 il Patto dei sindaci si evolve divenendo il Patto dei Sindaci per il clima e l'energia, in cui i firmatari si impegnano ad unire la strategia di mitigazione in campo di energia sostenibile a quella per l'adattamento ai cambiamenti climatici: il PAES diventa PAESC.  

Con Deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 29 aprile 2019 il Comune di Bertinoro ha deciso di sottoscrivere il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia con lo scopo di coinvolgere la comunità locale ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città la CO2 del 40% entro il 2030 e accrescere la propria resilienza, attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione con il quale il Comune prevede azioni da sviluppare sia nel settore pubblico che nel settore privato per raggiungere i risultati di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di anidride carbonica nei seguenti settori principali:

  • Edifici e attrezzature
  • Illuminazione pubblica
  • Trasporti
  • Produzione locale di energia;

impegnandosi inoltre ad adottare una strategia per l’Adattamento ai cambiamenti climatici, valutando i rischi e le vulnerabilità, i piani e le azioni intraprese e costruire un piano di azioni per l’Adattamento.

Documenti: 

Deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 29 aprile 2019  

Adesione al PAESC da parte del Sindaco di Bertinoro 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 21.12.2022, il Comune di Bertinoro ha approvato il "Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima" (PAESC).

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 21.12.2022

Il PAESC è stato realizzato come "PAESC di Unione". La redazione coordinata del PAESC dei vari Comuni della Romagna Forlivese ha fornito l'opportunità di assicurare un coordinamento dei PAESC stessi.

il PAESC del Comune di Bertinoro è strutturato su due elaborati:

- "PAESC - Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima - Unione Comuni Romagna Forlivese"

- "PAESC - Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima - Comune di Bertinoro"

 

PROVVEDIMENTI VOLTI A RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

L'Ordinanza n. 68 del 28.09.2022 introduce obblighi e divieti finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria, a partire dal 1 ottobre 2022, fino al 30 aprile 2023

Per approfondire leggi l'avviso e scarica la mappa.

 

RISPARMIO ENERGETICO 

IL REGOLAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA BIOEDILIZIA

Il Regolamento intende diffondere interventi di riqualificazione energetica o di costruzione degli edifici con elevati standard energetici e, al contempo, vuole favorire la diffusione di pratiche bioedili.

L’obiettivo, quindi, risulta quello di promuovere un’attività edilizia ed urbanistica a basso consumo energetico ed a basso impatto ambientale, attraverso la concessione

di forme differenziate di incentivazione.

Vai al Regolamento

Modulistica:

Richiesta di adesione
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

 

ECOBONUS 2019

ENEA ha aggiornato i vademecum sulle detrazioni fiscali per efficientamento energetico. Una scheda di sintesi per tipo di intervento, con i requisiti tecnici richiesti, la documentazione da conservare e quella da inviare a ENEA: Parti comuni condominiali - Serramenti e infissi - Caldaie a condensazione - Collettori solari - Pompe di calore - Coibentazione strutture - Riqualificazione globale - Caldaie a biomassa - Schermature solari - Building automation - Sistemi ibridi – Microcogeneratori 

http://www.acs.enea.it/vademecum/  

    

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