ACCESSO CIVICO
A) Accesso civico “semplice” (Art. 5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013)
L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’Ente ne abbia omesso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale.
La richiesta di accesso civico (vedi modulo sub a) non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito istituzionale dell’Ente e con la comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta è gratuita e può essere presentata al protocollo attraverso una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.bertinoro.fc.it
- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it
- tramite posta ordinaria, al seguente indirizzo: Comune di Bertinoro, Piazza Libertà, 1 – 47032 Bertinoro (FC)
- a mezzo fax al seguente numero: 0543 444486
- brevi mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Bertinoro.
In caso di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente in osservanza all'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, può ricorrere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott. Roberto Severini (tel. 0543-469234) titolare del potere sostitutivo a norma dell’art. 2, comma 9-bis della legge n. 241/1990, il quale è tenuto a rispondere entro il termine di 20 giorni (vedi modulo sub b) da inviare al protocollo dell'ente attraverso una delle modalità sopra indicate:
a) Modulo di richiesta di accesso civico semplice (formato pdf)
b) Modulo di richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo (formato pdf)
B) Accesso civico "generalizzato" (Art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - FOIA)
E’ previsto, inoltre, come strumento di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, il diritto per chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Ente ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo pubblicazione ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs. n.33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis.
L’accesso civico generalizzato deve essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un “pregiudizio ccreto” alla tutela di uno dei concreto” alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici, allorquando cioè il diritto a conoscere possa pregiudicare la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive (art. 5-bis. comma 1, d.lgs. 33/2013). Ancora, l’accesso generalizzato deve essere negato se ciò risulti necessario per evitare un “pregiudizio concreto” alla tutela di uno dei seguenti interessi privati, quali la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, la libertà e la segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
L’esercizio di tale diritto non è sottoposto a limitazione per quanto riguarda la legittimazione del richiedente ed è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Ente per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.
L’istanza può essere presentata al protocollo attraverso una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.bertinoro.fc.it
- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it
- tramite posta ordinaria, al seguente indirizzo: Comune di Bertinoro, Piazza Libertà, 1 – 47032 Bertinoro (FC)
- a mezzo fax al seguente numero: 0543 444486
- brevi mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Bertinoro.
L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine che viene sospeso nel caso siano individuati soggetti controinteressati, i quali hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare una motivata opposizione all’accesso.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione che decide entro il termine di 20 giorni (vedi modulo sub d).
c) Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato (formato pdf)
d) Modulo di richiesta di riesame accesso civico generalizzato (formato pdf)
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI (legge n. 241/1990)
L’accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi (ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90) “al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.
E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
Possono accedere agli atti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici e diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
L'accesso in via "informale" consiste in una richiesta verbale all'ufficio competente esibendo un documento di identità. L'accesso "formale" è necessario quando non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in base alle informazioni ed alle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento. La domanda di accesso formale è sempre necessaria quando compromette il diritto alla riservatezza di terzi. La richiesta è redatta in carta semplice compilando il modulo predisposto dall'Amministrazione.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art 22 della legge 241/1990 in funzione dell’esercizio del diritto di accesso agli atti detenuti da una pubblica amministrazione, assume particolare rilievo ed interesse la tematica afferente le criticità connesse alla salvaguardia e tutela del diritto alla privacy del “controinteressati”, rispetto ai quali, è previsto che “tali si debbano intendere tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza“.
In funzione di tale tutela, il D.P.R. n 184/2006 ha espressamente previsto che è la stessa amministrazione investita della richiesta a doverne dare comunicazione ad eventuali controinteressati, qualora ne ravvisi l’esistenza, mediante raccomandata o per posta certificata.
Decorsi dieci giorni senza che i controinteressati abbiano presentato motivata opposizione, tale facoltà decade.
Decorso tale termine ed accertata la ricezione della comunicazione, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta di accesso.
Ovviamente, solo al completamento di tale procedura l’amministrazione può riscontrare l’istanza di accesso, provvedendo ad esibire qi documenti, atti oggetto della richiesta.
L'esame dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e di riproduzione.
E' soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Euro 16,00 per foglio) la domanda e il rilascio di copia in forma autentica.
- Istanza di richiesta di accesso atti (in formato pdf)
Registro degli accessi
Sul modello di quanto previsto dalle "Linee guida Anac FOIA (del.1309/2016)", pubblichiamo l'elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione: vai alla pagina di Amministrazione Trasparente